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Sez. L, Sentenza n. 1547 del 12/03/1979 (Rv. 397892 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO PRESTATO NEL SETTIMO DEI SETTE GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO, CON RIPOSO NELL'OTTAVO - LAVORO STRAORDINARIO - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397892-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO PRESTATO NEL SETTIMO DEI SETTE GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO, CON RIPOSO NELL'OTTAVO - LAVORO STRAORDINARIO - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Per stabilire se il lavoro prestato nel settimo dei sette giorni consecutivi di lavoro, con riposo nell'ottavo costituisca oppure no lavoro straordinario, con conseguente diritto per il lavoratore alla maggiorazione della retribuzione, il giudice di merito deve estendere la propria indagine conoscitiva all'intera disciplina dell'orario di lavoro contenuta nella contrattazione collettiva che regola il settore e puo escludere il diritto alla maggiorazione ove le Disposizioni relative risultino dettate dalla necessita di tutelare apprezzabili interessi della produzione e del lavoro, rispondano a criteri di ragionevolezza e conservino nel complesso il rapporto di uno a sei fra giorni di riposto e giorni di lavoro. (V 960/78, mass n 390295).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)