Sez. L, Sentenza n. 960 del 24/02/1978 (Rv. 390295 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI - RIPOSO SETTIMANALE - ILLEGITTIMITA DEGLI ARTT 16 E 21 DEL RDL N 2328 DEL 1923 EX SENTENZE N 150 DEL 1967 E N 146 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA DEL RIPOSO SETTIMANALE DETTATA DA ACCORDI COLLETTIVI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI - RIPOSO SETTIMANALE - ILLEGITTIMITA DEGLI ARTT 16 E 21 DEL RDL N 2328 DEL 1923 EX SENTENZE N 150 DEL 1967 E N 146 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA DEL RIPOSO SETTIMANALE DETTATA DA ACCORDI COLLETTIVI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
In seguito alla dichiarazione di incostituzionalita degli artt 16 e 21 del RDL 19 ottobre 1923 n 2328 (sentenze della Corte costituzionale n 150 del 1967 e n 146 del 1971), il riposo settimanale degli autoferrotramvieri ben puo essere disciplinato da accordi collettivi, purche le Disposizioni relative presentino i requisiti enunciati nella citata sentenza n 146 del 1971, e precisamente risultino dettate dalla necessita di tutelare apprezzabili interessi della produzione e del lavoro, rispondano a criteri di ragionevolezza e conservino nel complesso il rapporto di uno a sei fra giorni di riposo e giorni di lavoro. (V 1561/74, mass n 369714).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)