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Sez. U, Sentenza n. 16832 del 27/11/2002 (Rv. 558792 - 01)

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI | Decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici - Sentenza della corte d'appello emessa sul reclamo - Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558792-01

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, emessa sul reclamo avverso avverso la decisione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, deve proporsi, ai sensi dell'art. 8 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della sentenza, notifica che, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, deve essere eseguita a cura della cancelleria della corte d'appello. Tale disciplina, non abrogata dal codice di procedura civile, non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., perché la diversità rispetto alla corrispondente disciplina dettata dal codice di rito per le controversie relative alle altre materie si giustifica con le peculiarità che contraddistinguono il procedimento commissariale, né viola l'art. 24 Cost., restando in ogni caso assicurata un'adeguata possibilità di difesa.

Riferimenti normativi: Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 7, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)