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Sez. 2, Sentenza n. 7293 del 28/06/1995 (Rv. 493152 - 01)

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI | Decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici - Sentenza della Corte d'Appello emessa sul reclamo - Ricorso per Cassazione - Termine - Decorrenza - Notifica della sentenza ad istanza delle parti - Inidoneità alla decorrenza del termine - Questione di incostituzionalità - Infondatezza.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493152-01

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, deve proporsi, ai sensi dell'art. 8 della legge 10 luglio 1930 n. 1078, nel termine di 45 giorni dalla notifica della sentenza, che a norma dell'art. 2 della stessa legge va fatta dalla cancelleria della Corte d'appello d'ufficio mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale, mentre la notifica ad istanza delle parti non è idonea a far decorrere il termine, né la parte può avvalersi del termine annuale posto dall'art. 327 cod. proc. civ. Tale disciplina, non abrogata dal codice di procedura civile, non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., perché la diversità trova giustificazione nelle peculiarità che contraddistinguono il procedimento commissariale, né con l'art. 24 Cost., restando assicurata un'adeguata possibilità di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 07/10/1930 num. 1078 art. 2, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 27 CORTE COST., Legge 07/10/1930 num. 1078 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)