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Sez. U, Sentenza n. 21193 del 05/10/2009 (Rv. 609464 - 01)

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE | Decisione emessa dalla corte di appello - Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Notifica della sentenza ad istanza di parte - Inidoneità - Comunicazione del dispositivo a cura della cancelleria - Necessità - Fondamento - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609464-01

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE

Ai sensi dell'art. 8 della legge 10 luglio 1930 n. 1078, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, deve proporsi nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della medesima, tale dovendosi considerare, a norma dell'art. 2 della citata legge, la notificazione a mezzo del servizio postale del dispositivo della sentenza a cura della cancelleria, mentre la notifica della stessa ad istanza delle parti non è idonea a modificare la sequenza cronologica voluta dalla legge; siffatta disciplina, non abrogata dal vigente codice di procedura civile, non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché la diversità trova giustificazione nelle peculiarità del procedimento in materia di usi civici ed è comunque consentita un'adeguata possibilità di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 2, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 7, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 8, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)