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Sez. 2, Sentenza n. 15403 del 26/02/2004 Ud. (dep. 31/03/2004) Rv. 228776 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Interruzione - Rinnovazione ex art. 143 disp. att. cod. proc. pen. - Presupposti - Equiparazione al decreto di citazione a giudizio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228776-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il rinnovo della citazione a giudizio ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. (effettuato, nella fattispecie, a causa di un rinvio d'ufficio), presuppone che il rapporto processuale si sia regolarmente instaurato in forza del decreto di citazione originario emesso dal P.M., e postula che, ai soli fini dell'ulteriore valida prosecuzione del giudizio, insorga la necessità di una ricitazione dell'imputato. Tale adempimento non può dunque in alcun modo essere equiparato al decreto di citazione a giudizio, funzionalmente emesso, nei procedimenti a citazione diretta, dal P.M., e non può, pertanto, non essendo riconducibile neppure ad alcun altro degli atti tassativamente previsti dall'art. 160 cod.pen., valere come causa interruttiva del periodo di prescrizione del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)