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Sez. L, Sentenza n. 2417 del 12/04/1985 (Rv. 440268 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE - IMPROPONIBILITÀ CONSEGUENTE DELL'AZIONE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - EFFETTI - RIMOZIONE DELLA DECADENZA - INCIDENZA SULLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI FATTI VALERE CON L'AZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440268-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE - IMPROPONIBILITÀ CONSEGUENTE DELL'AZIONE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - EFFETTI - RIMOZIONE DELLA DECADENZA - INCIDENZA SULLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI FATTI VALERE CON L'AZIONE - ESCLUSIONE.*

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale (con sentenza n. 93 del 1979) dell'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (nel testo di cui alla legge 24 luglio 1957 n. 633), nella parte in cui disponeva l'improponibilità, anziché l'improcedibilità, dell'Azione giudiziaria, nel caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie relative al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e riguardanti la qualifica ed ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale, ha comportato soltanto la rimozione della decadenza dall'Azione giudiziaria, senza incidere, stante l'autonomia e l'indipendenza dei due istituti, sull'eventuale prescrizione dei diritti fatti valere con tale Azione, in relazione alla quale, attesa la sua preesistenza alla pronuncia della Corte costituzionale, non è invocabile il principio actioni non dun natae non praescribitur. (V 6319/84, mass n 437930; (V 5113/81, mass n 415902).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)