Sez. L, Sentenza n. 5113 del 15/09/1981 (Rv. 415902 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - AZIONE GIUDIZIARIA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DI QUALIFICA SUPERIORE O ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A COMPETENZE RETRIBUTIVE - TERMINE PER L'INIZIO DI DETTA AZIONE - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - AZIONE GIUDIZIARIA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DI QUALIFICA SUPERIORE O ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A COMPETENZE RETRIBUTIVE - TERMINE PER L'INIZIO DI DETTA AZIONE - CONDIZIONI.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 26 luglio 1979 n. 93 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (come modificato dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957 n. 633), nella parte in cui dispone l'improponibilità, e non l'improcedibilità, dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, aventi ad oggetto il riconoscimento di qualifica superiore, nonché in quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto a competenze retributive - il termine per l'inizio dell'Azione giudiziaria in questione è subordinato al solo rispetto della prescrizione ordinaria, ferma restando la necessità del preventivo esperimento del reclamo gerarchico ai fini della procedibilità della domanda. (V. 4381/80, mass. N. 408257; (V. 1814/80, mass. N. 405416; (V. 408/80, mass. N. 403786).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)