Sez. L, Sentenza n. 6319 del 03/12/1984 (Rv. 437930 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA - SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINE PER L'INIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA - SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINE PER L'INIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (come modificato dalla legge 24 luglio 1957 n. 633), nella parte in cui dispone l'improponibilità, anziché l'improcedibilità, dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica e l'accertamento di ogni altro diritto di natura non esclusivamente patrimoniale, il termine per l'inizio, da parte dell'autoferrotranviere, dell'Azione giudiziaria in questione è subordinato unicamente al rispetto della prescrizione ordinaria, ferma restando la necessità del preventivo esperimento del reclamo gerarchico ai fini della procedibilità della domanda. (Conf 1104/84, mass n 433248; (Conf 2317/82, mass n 420196; (Conf 5113/81, mass n 415902).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)