Sez. L, Sentenza n. 17271 del 28/08/2004 (Rv. 576343 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Rapporto di lavoro a tempo parziale - Nullità per difetto di forma - Esecuzione di fatto - Minimale retributivo a fini contributivi - Disciplina ex art. 5, quinto comma, D.L. n.726 del 1984 - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo perché privo della forma scritta richiesta a pena di nullità dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 863 del 1984, la misura della contribuzione dovuta non è commisurata alla minore retribuzione spettante in conseguenza della minor durata della prestazione lavorativa, ma va determinata applicando l'ordinario regime di contribuzione, prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi.
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)