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Sez. L, Sentenza n. 13445 del 02/12/1999 (Rv. 531771 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Rapporto di lavoro a tempo parziale - Nullità per difetto di forma - Esecuzione di fatto - Minimale retributivo ai fini contributivi - Disciplina ex art. 5 quinto comma del D.L. n. 726 del 1984 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531771-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Al contratto di lavoro a tempo parziale, pur eseguito ma nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale quale posta dall'art. 5 quinto comma del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, ma deve invece essere applicato il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la più recente disciplina di cui all'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, in tema di limite minimo di retribuzione imponibile. Ciò perché la contribuzione previdenziale deve essere calcolata in rapporto alla retribuzione dovuta, rappresentata nella specie dal minimale retributivo giornaliero stabilito dalla legge, e non già alla retribuzione effettivamente corrisposta in relazione alla quantità della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)