Sez. 1, Sentenza n. 13585 del 12/06/2006 (Rv. 590689 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione in assenza di dichiarazione di pubblica utilità - Illecita radicale trasformazione del fondo - Conseguenze - Risarcimento del danno - Liquidazione - Valutazione del fondo al momento della trasformazione - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il debito risarcitorio connesso alla perdita della proprietà del bene in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, ove il proprietario abbia optato per la tutela risarcitoria, va commisurato al valore al momento della radicale trasformazione del fatto illecito, e non all'inizio dell'occupazione, anche se dovrà essere compensato il mancato godimento del bene, mediante la liquidazione degli interessi sull'importo corrispondente al valore del bene, a decorrere dal momento dello spossessamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)