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Sez. 1, Sentenza n. 15710 del 12/12/2001 (Rv. 551083 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione in assenza di dichiarazione di p.u. - Illecita radicale trasformazione del fondo - Conseguenze - Occupazione appropriativa - Configurabilità - Esclusione - Detenzione illegittima del fondo privato - Configurabilità - Conseguenze in tema di azioni risarcitorie esperibili e di decorrenza del relativo termine prescrizionale.
Stato
decisa il 2001-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551083-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

La cosiddetta occupazione acquisitiva non si realizza nell'ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi, ovvero debba ritenersi giuridicamente inesistente (come nei casi in cui essa sia stata annullata dal giudice amministrativo, o sia carente dei suoi caratteri essenziali tipici, fra i quali la prefissione dei termini richiesti dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 per il compimento delle espropriazioni e dei lavori), o, ancora, sia divenuta inefficace, ex art. 1, comma terzo, della legge n. 1 del 1978, per mancato avvio della realizzazione delle opere nel triennio successivo all'approvazione del progetto, configurandosi in tal caso solo una mera occupazione - detenzione illegittima dell'immobile privato, inquadrabile nella responsabilità ex art. 2043 cod. civ. , con le necessarie implicazioni sia in punto di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla permanenza della illecita occupazione, sia in punto di esperibilità delle azioni reipersecutorie a tutela della non perduta proprietà del bene, potendo tale tutela trovare ostacolo solo nella eccessiva onerosità della reintegrazione in forma specifica (art. 2058, secondo comma, cod. civ.), nonché nel pregiudizio arrecato dalla distruzione dell'opera alla economia nazionale (art. 2933, secondo comma, cod. civ.), con conseguente possibilità per l'interessato di scegliere di abbandonare l'immobile danneggiato all'amministrazione occupante ed ottenerne in cambio l'integrale risarcimento del danno per la perdita definitiva del bene; in tale ipotesi, solo con il suddetto atto abdicativo del proprietario del fondo cessa il dovere dell'amministrazione di porre fine alla cennata situazione permanente di antigiuridicità, ed inizia a decorrere il termine prescrizionale dell'azione risarcitoria.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 235 art. 13, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058 com. 2, Cod. Civ. art. 2933 com. 2, Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)