Sez. L, Sentenza n. 1525 del 19/02/1997 (Rv. 502542 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Svolgimento dei compiti di lavoro domestico - Idoneità a configurare attività di partecipazione all'impresa familiare - Limiti - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)
La mera collaborazione familiare tra coniugi, di per sè insufficiente - ove coincida con l'attività oggetto di uno degli obblighi e doveri di cui agli articoli 143 e 147 cod. civ. - ad integrare il requisito della partecipazione all'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis cod. civ, può valere ad individuare nel soggetto la qualità di partecipe alla detta impresa qualora risulti strettamente correlata e finalizzata alla gestione della stessa, quale espressione di coordinamento e frazionamento dei compiti nell'ambito del consorzio domestico, in vista dell'attuazione dei fini di produzione o di scambio dei beni o servizi proprio dell'impresa familiare. Infatti a norma del menzionato art. 230 bis l'attività di lavoro prestata in modo continuativo nell'impresa familiare conferisce titolo per partecipare, in proporzione alla quantità e qualità della prestazione resa, agli utili e agli incrementi aziendali, sicché tale attività non può che esser determinata in relazione all'accrescimento della produttività dell'impresa procurato dall'apporto del partecipante, restando peraltro escluso che nel caso di impresa familiare costituita in base a specifici accordi anziché per "acta concludentia" sorga a favore delle parti stipulanti una presunzione assoluta di fattiva collaborazione nell'impresa, insuscettibile di prova contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)