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Sez. L, Sentenza n. 8959 del 25/07/1992 (Rv. 478333 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Impresa familiare - In genere (costituzione, natura, oggetto) | Sussistenza - Accertamento - Criteri - Disposizione tributaria ex art. 3, dodicesimo comma, del D.L. n. 853 del 1984 - Irrilevanza - Partecipazione effettiva ai redditi dell'impresa - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1992-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478333-01

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Impresa familiare - In genere (costituzione, natura, oggetto)

La disposizione tributaria di cui all'art. 3, dodicesimo comma D.L. 19 dicembre 1984 n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1987 n. 17 che ai fini esclusivamente fiscali limita nella misura del 49 per cento la possibilità di imputazione ai familiari compartecipanti dei redditi dell'impresa familiare, non ha alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento in ordine alla sussistenza della impresa familiare prevista dall'art. 230 bis. cod. civ. e alla determinazione della partecipazione effettiva ai redditi dell'impresa, che deve essere compiuta in relazione alla qualità e quantità del lavoro prestato in concreto nell'ambito dell'impresa stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3 com. 12, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)