Sez. 1, Sentenza n. 24454 del 29/04/2008 Cc. (dep. 17/06/2008) Rv. 240197 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Valutazione dell'esito della prova - Necessità che sia completato l'intero periodo concesso - Esclusione - Fattispecie in tema d'indulto.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema d'affidamento in prova al servizio sociale, la valutazione sull'esito della prova è dovuta non solo a conclusione dell'intero periodo di decorso della misura od in caso di revoca, ma anche in ogni diverso caso di sua cessazione (nella specie, per iniziativa del P.M. ai sensi dell'art. 672, terzo comma cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)