Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 17/02/2000 Cc. (dep. 04/04/2000) Rv. 215706 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca e valutazione negativa dell'esito della prova - Distinzione e relative implicazioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevista dall'art.47, penultimo comma, dell'ordinamento penitenziario, non può che intervenire nel corso della prova, di cui determina la cessazione, mentre la valutazione dell'esito negativo dell'affidamento attiene necessariamente all'intero periodo di prova, già concluso. Tale differenza si riflette sul diverso contenuto del giudizio affidato al tribunale di sorveglianza, nel senso che quest'ultimo, ai fini delle revoca, è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, quando si tratti di stabilire quale esito questa abbia avuto, deve procedere ad una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)