Sez. U, Sentenza n. 10530 del 27/02/2002 Cc. (dep. 13/03/2002) Rv. 220878 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Valutazione negativa della prova - Obbligo del Tribunale di sorveglianza di determinare la pena ancora da espiare - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell'esito della prova il Tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare il "quantum" di pena - eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta - che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento. (In motivazione, la Corte ha affermato che tale conclusione appare costituzionalmente obbligata, nel silenzio persistente del legislatore sul punto e alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 47, undicesimo comma, della legge n. 354 del 1975, resa con sentenza n. 343 del 1987 della Corte costituzionale, le cui argomentazioni sono state ritenute riferibili anche all'ipotesi di giudizio finale negativo sull'esito della prova).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)