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Sez. 5, Sentenza n. 27060 del 21/12/2007 (Rv. 601424 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Contraddittorio con il contribuente - Sottoscrizione del processo verbale di constatazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601424-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 33, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non prevede che le operazioni di verifica contabile, accesso, ispezione siano fatte in contraddittorio, ma soltanto che tali operazioni siano compiute "alla presenza di un responsabile della sede o dell'ufficio", diversamente dall'art. 52, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale, in materia di IVA, stabilisce che il verbale debba essere sottoscritto dal contribuente; ne consegue la legittimità dell'operato della Guardia di Finanza e della pretesa fiscale pur quando il processo verbale di constatazione non sia stato redatto in contraddittorio con il contribuente e da lui sottoscritto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 6, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)