Sez. 2, Sentenza n. 3301 del 20/05/1981 (Rv. 413875 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE- MANCANZA - SANATORIA - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO IN CUI SIA PARTE UN MINORE EMANCIPATO - COSTITUZIONE DEL MINORE PER MEZZO DI PERSONA NON ABILITATA A RAPPRESENTARLO - SANATORIA NEL GIUDIZIO DI CONVALIDA - EFFICACIA RETROATTIVA - ESTENSIONE ALLA FASE CONCLUSASI CON LA CONCESSIONE DEL SEQUESTRO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE- MANCANZA - SANATORIA - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO IN CUI SIA PARTE UN MINORE EMANCIPATO - COSTITUZIONE DEL MINORE PER MEZZO DI PERSONA NON ABILITATA A RAPPRESENTARLO - SANATORIA NEL GIUDIZIO DI CONVALIDA - EFFICACIA RETROATTIVA - ESTENSIONE ALLA FASE CONCLUSASI CON LA CONCESSIONE DEL SEQUESTRO.*
Il difetto di capacita processuale e sanato, con effetto retroattivo, esteso anche ai precorsi gradi o fasi del giudizio, mediante la Costituzione in causa del soggetto legittimato, il quale manifesti, con il suo comportamento, la volonta di ratificare la condotta difensiva anteriore a tale Costituzione. Pertanto, in ipotesi di Costituzione in giudizio di un minore emancipato per mezzo di persona non abilitata a rappresentarlo, si verifica sanatoria con la regolare Costituzione dell'emancipato, e tale sanatoria ove verificatasi con l'introduzione del giudizio di convalida, estende i suoi effetti anche all'anteriore fase processuale conclusasi con la concessione del sequestro. (V 5619/79, mass n 402215).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 673, Cod. Proc. Civ. art. 681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)