diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5619 del 26/10/1979 (Rv. 402215 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI UNA PERSONA EMANCIPATA A MEZZO DI UNA PERSONA NON ABILITATA A RAPPRESENTARLA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - COSTITUZIONE DELL'EMANCIPATO - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402215-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI UNA PERSONA EMANCIPATA A MEZZO DI UNA PERSONA NON ABILITATA A RAPPRESENTARLA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - COSTITUZIONE DELL'EMANCIPATO - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI.*

Qualora la persona emancipata sia stata presente nel processo per mezzo di una persona non abilitata a rappresentarla, il difetto di legittimazione processuale e sanato con effetto retroattivo, rispetto alle nullita da esso dipendenti, mediante la Costituzione in giudizio, anche in appello, dell'emancipato, il quale manifesti con il suo comportamento la volonta di ratificare la condotta difensiva precedente a tale Costituzione. (Conf 2099/78, mass n 391478; (Conf 2530/70, mass n 348837).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)