Sez. 3, Sentenza n. 2334 del 11/07/1972 (Rv. 359711 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
In tema di impugnazione della liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, il ricorso per Cassazione e inammissibile qualora non sia stato specificato quali partite liquidate vengono contestate e non siano state indicate le voci della tariffa professionale che si assume essere state violate. La necessita di tale specificazione deriva, infatti, dalla disposizione di cui all'art 366 n 4 cod proc civ, la quale prescrive che il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita, i motivi di impugnazione con la indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. (Conf 851'70, mass n 346212).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 3, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)