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Sez. 1, Sentenza n. 30537 del 30/06/2010 Cc. (dep. 30/07/2010) Rv. 248390 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Ordinanza di riesame - Affermazione di circostanza aggravante esclusa dal provvedimento coercitivo - Illegittimità.
Stato
decisa il 2010-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248390-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

Il tribunale che giudichi sulla richiesta di riesame non ha il potere, in assenza di impugnazione cautelare del pubblico ministero, di ritenere la sussistenza di una circostanza aggravante (nella specie: di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso) che sia stata esclusa dal giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo, seppure nel dispositivo dello stesso, in contrasto con la motivazione, se ne affermi la sussistenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)