Sez. 6, Sentenza n. 32359 del 06/05/2003 Cc. (dep. 31/07/2003) Rv. 226517 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Ordinanza di custodia cautelare - Integrazione del dispositivo - Ordinanza del Tribunale del riesame - Integrazione reciproca - Possibilità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di motivazione dei provvedimenti di applicazione della misura cautelare, l'eventuale contrasto tra motivazione e dispositivo, venutasi a creare per una modifica di quest'ultimo da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento, può essere sanata dalla motivazione del tribunale del riesame, il cui provvedimento integra e e completa quella del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, purché questa contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l'emissione (Fattispecie in cui il Gip dopo aver emesso una misura cautelare, con riferimento ad alcuni capi di imputazione ha integrato il dispositivo inserendovi anche il reato associativo che, pur facendo parte della contestazione, era rimasto inserito in un provvedimento di rigetto di altre richieste del P.M., con conseguente provvedimento del tribunale del riesame che in motivazione coordinava i due provvedimenti, integrandoli).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)