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Sez. L, Sentenza n. 196 del 11/01/1983 (Rv. 425022 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - CRITERI FONDAMENTALI ISPIRATORI DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA GENERALE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425022-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - CRITERI FONDAMENTALI ISPIRATORI DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA GENERALE - RILEVANZA - LIMITI.*

Per l'imprescindibile collegamento esistente fra la disciplina collettiva generale e quella integrativa aziendale, nella interpretazione di quest'ultima, il giudice del merito non può obliterare i criteri fondamentali ispiratori della prima, restando impregiudicate dai medesimi soltanto le differenziazioni giustificate o da diversa qualità o quantità di lavoro o da particolari situazioni dei singoli settori, che abbiano determinato la stipulazione del contratto periferico, così da porre in essere una mera integrazione della contrattazione collettiva sopraindicata, e non già allo scopo di perseguire effetti eversivi di quella. (Conf 336/81, mass n 410783).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)