Sez. L, Sentenza n. 5709 del 12/11/1984 (Rv. 437388 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - COLLEGAMENTO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE CON LA DISCIPLINA COLLETTIVA GENERALE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - COLLEGAMENTO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE CON LA DISCIPLINA COLLETTIVA GENERALE - NECESSITÀ.*
Il giudice del merito, anche di fronte all'apparente chiarezza di una clausola contrattuale, ha il potere - dovere di accertare se la volontà dei contraenti risulti in modo sicuro dalle espressioni letterali usate o se occorra individuarla mediante ulteriori indagini, avendo riguardo, ove si tratti di clausola di un contratto integrativo aziendale, all'imprescindibile collegamento di questo con la disciplina collettiva generale, non potendosi, nella interpretazione dell'una, obliterare i criteri fondamentali ispiratori dell'altra e restando impregiudicate dai medesimi soltanto le differenziazioni giustificate o da diversa qualità o quantità del lavoro o da particolari situazioni di singoli settori, che abbiano determinato la stipulazione del contratto periferico, così da porre in essere una mera integrazione della contrattazione collettiva sovraordinata e non già allo scopo di perseguire effetti eversivi di quella. (V 196/83, mass n 425022; (V 336/81, mass n 410783).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)