Sez. L, Sentenza n. 2054 del 22/03/1986 (Rv. 445255 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INTERPRETAZIONE - COLLEGAMENTO TRA ACCORDI E CONTRATTI - SUSSISTENZA - RICERCA DEI CRITERI FONDAMENTALI DEI SECONDI IN SEDE DI INTERPRETAZIONE DEI PRIMI - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INTERPRETAZIONE - COLLEGAMENTO TRA ACCORDI E CONTRATTI - SUSSISTENZA - RICERCA DEI CRITERI FONDAMENTALI DEI SECONDI IN SEDE DI INTERPRETAZIONE DEI PRIMI - NECESSITÀ.*
Per l'imprescindibile collegamento esistente tra la disciplina collettiva generale e quella integrativa aziendale, nella interpretazione di quest'ultima, il giudice del merito non può astrarre dai criteri fondamentali ispiratori della prima, impregiudicate restando solo le differenziazioni giustificate o dalla diversa qualità e quantità di lavoro o dalle peculiari situazioni di singoli settori o singole zone e ciò perché l'interprete deve presumere il concorde intento delle parti che abbiano stipulato i contratti collettivi periferici di porre in essere un'integrazione della contrattazione collettiva sopraordinata e non già di perseguire effetti eversivi di quella. (V 5709/84, mass n 437388; (Conf 196/83, mass n 425022; (Conf 2049/80, mass n 405692).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)