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Sez. 1, Sentenza n. 5211 del 27/02/2008 (Rv. 602530 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Consigliere comunale o provinciale - Incompatibilità ex art. 63 n. 4 T.U. enti locali - Lite pendente - Nozione - Impugnazione della statuizione relativa alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, concluso con pronuncia di cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602530-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

Costituisce lite pendente con il Comune, tale da determinare la incompatibilità con la carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'impugnazione avverso la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, concluso con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; la pendenza della lite cessa, infatti, solo allorchè il processo venga definito con una sentenza non più suscettibile di impugnazione ordinaria, salva l'ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia accettata dalla controparte, cui non è equiparabile la sentenza che dichiari cessata la materia del contendere, nella quale il giudice si sia pronunciato anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 n. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)