Sez. 1, Sentenza n. 4250 del 24/02/2006 (Rv. 587288 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Consigliere comunale o provinciale - Incompatibilità ex art. 63 n. 4 T.U. enti locali - Lite pendente - Nozione - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Configurabilità - Sussistenza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, al pari di quello dinanzi al giudice amministrativo, rispetto al quale costituisce un rimedio alternativo, è caratterizzato da una contrapposizione di situazioni soggettive tra le parti che integra indubbiamente la nozione di "lite pendente", prevista dall'art. 63 n. 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 quale causa d'incompatibilità con l'assunzione della carica di amministratore comunale o provinciale: poiché, infatti, la "ratio" di tale disposizione consiste nell'eliminare situazioni di conflitto d'interesse nell'amministrazione della cosa pubblica, l'aspetto dirimente, ai fini dell'individuazione della causa d'incompatibilità, dev'essere ravvisato nella presenza di una contrapposizione fra le parti nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo instaurato per la risoluzione della relativa controversia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 34 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)