Sez. 1, Sentenza n. 2892 del 17/10/1974 (Rv. 371325 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - NUOVO TITOLO DELLA PRETESA TRIBUTARIA - DEDUCIBILITA - DOMANDA RICONVENZIONALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - NUOVO TITOLO DELLA PRETESA TRIBUTARIA - DEDUCIBILITA - DOMANDA RICONVENZIONALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il giudizio istaurato con l'opposizione all'ingiunzione fiscale non e limitato alla pronunzia sulla legittimita formale e sostanziale dell'ingiunzione, ma e diretto all'accertamento positivo o negativo della pretesa tributaria. Pertanto, l'amministrazione opposta puo dedurre a fondamento della pretesa originaria un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione; ed a tal fine non e necessaria la proposizione di una domanda riconvenzionale sempre che si resti nei limiti di una legittima modificazione della causa petenti. (Conf 741'73, mass n 362968; 1202'72, mass n 357681).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)