Sez. 4, Sentenza n. 43117 del 18/09/2012 Cc. (dep. 07/11/2012) Rv. 253699 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Divieto - Presunzione di pericolosità legata oggettivamente al titolo di reato - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in materia in materia di delitti di violenza sessuale.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In tema di divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, la presunzione di pericolosità legata in modo oggettivo al titolo di reato per cui è intervenuta la condanna non può ritenersi incompatibile con i principi costituzionali, in quanto fa prevalere la regola dell'esecuzione di una condanna definitiva sull'eccezione della sospensione dell'esecuzione. (Nella specie, la Corte ha anche escluso che la presunzione oggettiva di pericolosità in materia di delitti di violenza sessuale possa dare luogo a dubbi di costituzionalità alla luce della sentenza della Corte cost., 7 luglio 2010, n. 265, che ha stabilito l'irragionevolezza della presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria a garantire le esigenze di prevenzione sociale in ordine ai delitti di cui agli artt. 600 bis, primo comma, 609 bis e 609 quater cod. pen., rilevando che la valutazione delle esigenze cautelari interviene in un momento in cui non è ancora stata emanata una sentenza definitiva di colpevolezza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)