Sez. 1, Sentenza n. 41958 del 22/10/2009 Cc. (dep. 30/10/2009) Rv. 245079 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Condanna per delitto "ex" art. 609 quater cod. pen. - Divieto - Applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto - Irrilevanza.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
La sospensione dell'esecuzione di condanna inflitta per il delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'art. 609-quater cod. pen. non può essere disposta ai sensi dell'art. 656, comma nono, cod. proc. pen., neanche ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale prevista dal comma quarto della citata disposizione, in quanto la concessione di benefici penitenziari ai condannati per tale delitto è subordinata all'osservazione scientifica e collegiale della personalità condotta per almeno un anno. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, nella parte in cui irrazionalmente discriminerebbe, quanto all'accesso ai benefici penitenziari, i condannati "ex" art. 609-bis e quelli "ex" art. 609-quater cod. pen. cui sia stata egualmente concessa l'attenuante della minore gravità del fatto)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/04/2009 num. 38 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)