Sez. 1, Sentenza n. 1452 del 05/10/2016 Cc. (dep. 12/01/2017) Rv. 268845 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Divieto per i reati indicati all'art. 4 bis ord. pen. - Condanna ex art. 116 cod. pen. - Operatività - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 cod. pen., 656, comma nono, cod. proc. pen. e 4 bis ord. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In tema di esecuzione delle pene brevi, il divieto sancito dall'art. 656, comma nono, lett. a) cod. proc. pen. di sospensione dell'ordine di esecuzione comprendente taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., , opera anche quando la responsabilità per il reato ostativo sia stata ritenuta a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen. (In motivazione la Corte ha aggiunto che la configurazione del concorso anomalo come forma di partecipazione dolosa - e non colposa - esclude profili di irragionevolezza che possano postulare l'illegittimità costituzionale degli artt. 656, comma nono, cod. proc. pen., 4 bis ord. pen. e 116, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)