Sez. 2, Sentenza n. 3700 del 20/12/1971 (Rv. 355477 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - RINUNZIA ALL'AZIONE DELLA PARTE VITTORIOSA - INTERESSE DELLA CONTROPARTE RICORRENTE - INSUSSISTENZA - DICHIARAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - RINUNZIA ALL'AZIONE DELLA PARTE VITTORIOSA - INTERESSE DELLA CONTROPARTE RICORRENTE - INSUSSISTENZA - DICHIARAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - NECESSITA.*
Allorquando la parte rimasta vittoriosa nel giudizio di merito dichiari di rinunziare all'Azione che aveva proposto ed agli effetti della sentenza di merito, la controparte, ricorrente per Cassazione, non ha piu interesse alla prosecuzione del giudizio, e la suprema Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 380 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)