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Sez. U, Sentenza n. 1962 del 20/06/1972 (Rv. 359075 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - OGGETTO - DOCUMENTI PROBATORI - LIMITI - TESTI NORMATIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359075-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - OGGETTO - DOCUMENTI PROBATORI - LIMITI - TESTI NORMATIVI - ESCLUSIONE.*

Il divieto di produzione di nuovi documenti sancito dall'art 372 cod proc civ riguarda soltanto i documenti in senso proprio, e cioe le scritture o altre cose materiali che, in ragione del loro contenuto, servano come mezzi di prova de fatti posti a fondamento delle domande od eccezioni delle parti; ma possono considerarsi fatti, soggetti alla disciplina probatoria, le norme giuridiche, ne, quindi, documenti, ai sensi del codice di rito, i testi che le contengono. (nella specie si trattava di produzione di un regolamento edilizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)