Sez. U, Sentenza n. 1962 del 20/06/1972 (Rv. 359075 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - OGGETTO - DOCUMENTI PROBATORI - LIMITI - TESTI NORMATIVI - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - OGGETTO - DOCUMENTI PROBATORI - LIMITI - TESTI NORMATIVI - ESCLUSIONE.*
Il divieto di produzione di nuovi documenti sancito dall'art 372 cod proc civ riguarda soltanto i documenti in senso proprio, e cioe le scritture o altre cose materiali che, in ragione del loro contenuto, servano come mezzi di prova de fatti posti a fondamento delle domande od eccezioni delle parti; ma possono considerarsi fatti, soggetti alla disciplina probatoria, le norme giuridiche, ne, quindi, documenti, ai sensi del codice di rito, i testi che le contengono. (nella specie si trattava di produzione di un regolamento edilizio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)