diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 478 del 18/11/1997 Ud. (dep. 16/01/1998) Rv. 210635 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Zone destinate al transito ed alla sosta di veicoli e di pedoni - Situazioni di pericolo - Sindaco - Omesso intervento per impedire l'evento - Responsabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210635-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di reato omissivo improprio, ogni volta che il territorio comunale destinato al transito ed alla sosta di veicoli e pedoni presenti un'insidia o un trabocchetto che sia fonte di pericolo per l'incolumità degli utenti e sia inevitabile con l'uso della normale diligenza, il Sindaco è tenuto ad eliminare la fonte di pericolo od anche ad apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni, fino ad interdire l'uso della strada o di altro spazio, con l'esercizio dei poteri ordinatori in via contingibile ed urgente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)