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Sez. L, Sentenza n. 8287 del 10/11/1987 (Rv. 455883 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - EFFETTO SOSTITUTIVO DELLA SENTENZA DI RIFORMA ASSOLUTORIA - CADUCAZIONE DELLA EFFICACIA DELLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO O DI CONDANNA RIFORMATA - LIMITI - ATTI ESECUTIVI GIÀ COMPIUTI - ESCLUSIONE - ATTI COMPIUTI IN ESECUZIONE VOLONTARIA O COATTIVA DI SENTENZA COSTITUTIVA - RESISTENZA ALLA SENTENZA DI RIFORMA FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - SENTENZA COSTITUTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - RIFORMA - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - CESSAZIONE IMMEDIATA.*
Stato
decisa il 1987-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455883-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - EFFETTO SOSTITUTIVO DELLA SENTENZA DI RIFORMA ASSOLUTORIA - CADUCAZIONE DELLA EFFICACIA DELLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO O DI CONDANNA RIFORMATA - LIMITI - ATTI ESECUTIVI GIÀ COMPIUTI - ESCLUSIONE - ATTI COMPIUTI IN ESECUZIONE VOLONTARIA O COATTIVA DI SENTENZA COSTITUTIVA - RESISTENZA ALLA SENTENZA DI RIFORMA FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - SENTENZA COSTITUTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - RIFORMA - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - CESSAZIONE IMMEDIATA.*

Con riguardo agli effetti della pronuncia di riforma della sentenza di primo grado (art. 336 cod. proc. civ.), l'effetto sostitutivo proprio della sentenza di riforma assolutoria comporta che la sentenza riformata perda immediatamente qualsiasi efficacia, tanto d'accertamento che di condanna, restando pertanto priva dell'idoneità a fungere da titolo esecutivo, nell'ipotesi in cui sia provvisoriamente eseguibile "ope judicis" o "ope legis", talché è impossibile proseguire nell'esecuzione in precedenza iniziata, poiché l'esistenza del titolo è richiesta in ogni momento del processo e la sua caducazione impedisce il compimento di altri Atti esecutivi nello stesso processo. Tale effetto sostitutivo però non interferisce, se non dal passaggio in giudicato della sentenza di riforma, sugli Atti esecutivi compiuti prima di questa, ma senza che gli Atti compiuti in esecuzione volontaria o coattiva di sentenze aventi efficacia costitutiva ex art. 2908 cod. civ. (quale la sentenza che costituisce o ricostituisce il rapporto di lavoro) siano idonei ex se a creare rapporti e situazioni di diritto sostanziale identici a quelli già costituiti dalla sentenza riformata e tali da resistere, diversamente dai primi, alla sentenza di riforma, fino al passaggio in giudicato di questa. Consegue che, ove sia stata integralmente riformata la sentenza di primo grado che abbia accertato l'Obbligo dell'imprenditore di assumere il lavoratore avviato dall'U.P.l.m.o. E costituito il rapporto di lavoro ex art. 2932 cod. civ., viene meno immediatamente, e non già al momento del passaggio in giudicato della sentenza di riforma, l'Obbligo dell'imprenditore di continuare ad erogare la retribuzione al lavoratore. (V 1328/87, mass n 450805).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)