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Sez. L, Sentenza n. 1570 del 13/02/1988 (Rv. 457631 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ILLEGITTIMITÀ - DECLARATORIA CON SENTENZA DI APPELLO CONFERMATIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CONTENENTE CONDANNA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CASSAZIONE CON RINVIO - EFFETTI EX ART. 336, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - INIZIO O PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI EX ART. 18 ST. LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457631-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ILLEGITTIMITÀ - DECLARATORIA CON SENTENZA DI APPELLO CONFERMATIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CONTENENTE CONDANNA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CASSAZIONE CON RINVIO - EFFETTI EX ART. 336, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - INIZIO O PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI EX ART. 18 ST. LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ.*

A norma del secondo comma dell'art. 336 cod. proc. civ., che prevede che la Cassazione estenda immediatamente i suoi effetti ai provvedimenti e agli Atti dipendenti dalla sentenza cassata (mentre differisce al passaggio in giudicato della pronuncia di riforma i corrispondenti effetti della riforma stessa sulla sentenza riformata), con la Cassazione della sentenza di appello confermativa della sentenza di primo grado di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione (ex art. 18 stat. Lavoratori) del lavoratore licenziato per illegittimità del recesso, viene immediatamente meno, anche nel caso di Cassazione con rinvio, la vis esecutiva della sentenza di appello cassata (la quale si sostituisce alla pronuncia di primo grado) e quindi il lavoratore non può più né iniziare (nè proseguire) l'esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro - inottemperante all'ordine di reintegrazione - per il pagamento di retribuzioni dovute ex art. 18 cit.. (V 8287/87, mass n 455883; (V 1328/87, mass n 450805).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)