Sez. L, Sentenza n. 4012 del 21/02/2007 (Rv. 596299 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Amministrazione giudiziaria - Dirigenti - Legge n. 4 del 2001 - Utilizzazione di graduatoria per assunzioni in deroga - Potere discrezionale dell'amministrazione - Successiva riforma parziale del provvedimento per mancata detrazione della percentuale da riservare a corsi banditi dalla Scuola superiore della P.A. - Illegittimità - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione di cui all'art 24 comma 1 bis del d.l. n. 341 del 2000 convertito in legge n. 4 del 2001, laddove ha previsto che l'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti della carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei precedenti concorsi, ha attribuito all'amministrazione, mediante un istituto di carattere eccezionale, un potere ampiamente discrezionale da riferire alla metà di tutti i posti vacanti. Ove l'amministrazione abbia esercitato detto potere individuando il numero dei posti da coprire, risulta illegittimo il provvedimento amministrativo di annullamento e riforma della precedente determinazione numerica per mancata detrazione della percentuale da riservare ai corsi concorsi banditi dalla Scuola superiore della P.A., atteso che il potere discrezionale conferito all'amministrazione aveva portata derogatoria del quadro normativo vigente, con il vincolo del solo limite massimo fissato, senza che la decisione sulla copertura dei posti fosse ulteriormente limitata dall'obbligo di tener conto della riserva di posti per il corso-concorso. Pertanto è incensurabile la sentenza di merito che abbia disapplicato il provvedimento di annullamento e ritenuto efficace il primo, attributivo del diritto all'assunzione, con il conseguente accertamento dell'inadempimento dell'amministrazione e la condanna al risarcimento dei danni arrecati con la mancata assunzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 24 com. 1 CORTE COST., Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)