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Sez. 1, Sentenza n. 7198 del 09/07/1999 (Rv. 528441 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Fatti prospettati dalla parte come annullamento - Qualificazione operata dal giudice come revocatoria fallimentare - Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528441-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, senza modificare i fatti posti a fondamento della domanda, proceda alla qualificazione giuridica della stessa pervenendo ad una qualificazione diversa da quella prospettata dalla parte; in particolare non ricorre violazione di quel principio allorquando il giudice, proposta dalla curatela del fallimento domanda di annullamento di un contratto concluso dal fallito, dichiari inefficace nei confronti della massa il contratto medesimo basandosi su elementi desumibili dalla citazione quali la data dell'atto e del fallimento, la "scientia decotionis", l'espresso riferimento alla "revocatoria" dell'atto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)