Sez. 2, Sentenza n. 2262 del 02/03/1998 (Rv. 513197 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Fatti prospettati dalla parte come spoglio - Qualificazione operata dal giudice come mere turbative - Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato il giudice che, nell'esercizio del potere di interpretazione della domanda, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte e senza mutare gli elementi obiettivi fissati dall'attore, dispone la cessazione della turbativa anziché la reintegrazione nel possesso, dato che la mera turbativa costituisce un minus rispetto allo spoglio e nella domanda di reintegrazione nel possesso è implicita l'istanza di manutenzione dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)