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Sez. L, Sentenza n. 1257 del 13/03/1978 (Rv. 390608 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - PREAVVISO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - NORMA DI CONTRATTO COLLETTIVO CONTENENTE LA DISPENSA IN VIA PREVENTIVA DEL RECEDENTE DALL'OBBLIGO DEL PREAVVISO - ILLEGITTIMITA - CONTRATTO COLLETTIVO METALMECCANICI DELL'8 GENNAIO 1970 - ART 29 - PARTE IMPIEGATI - FACOLTA DELLA PARTE NON RECEDENTE DI TRONCARE IL RAPPORTO SENZA INDENNIZZO PER IL PERIODO DI PREAVVISO NON COMPIUTO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390608-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - PREAVVISO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - NORMA DI CONTRATTO COLLETTIVO CONTENENTE LA DISPENSA IN VIA PREVENTIVA DEL RECEDENTE DALL'OBBLIGO DEL PREAVVISO - ILLEGITTIMITA - CONTRATTO COLLETTIVO METALMECCANICI DELL'8 GENNAIO 1970 - ART 29 - PARTE IMPIEGATI - FACOLTA DELLA PARTE NON RECEDENTE DI TRONCARE IL RAPPORTO SENZA INDENNIZZO PER IL PERIODO DI PREAVVISO NON COMPIUTO - LEGITTIMITA.*

Non e legittima la norma di un contratto collettivo, che dispensi in via preventiva il recedente dall'Obbligo del preavviso, giacche questo Obbligo - date la funzionalita e struttura del preavviso - non puo essere preventivamente limitato od escluso dalla volonta delle parti. Per contro, rientra nella libera disponibilita delle parti la regolamentazione dei successivi profili economici connessi allo scioglimento del rapporto, di talche e legittima la disposizione di una contrattazione collettiva, secondo cui, restando fermo l'Obbligo del preavviso, sia riconosciuta per la parte non recedente la facolta di dispensare ex post quella recedente dagli obblighi dallo stesso derivanti, tra cui la continuazione della prestazione lavorativa. Pertanto e legittima la clausola, contenuta nell'art 29 - parte impiegati - del contratto collettivo dei metalmeccanici dell'8 gennaio 1970, la quale non dispensa il recedente dall'Obbligo del preavviso, ma prevede la facolta della parte non recedente di troncare il rapporto senza indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. (Conf 4060/76, mass n 382728).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)