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Sez. L, Sentenza n. 4060 del 06/11/1976 (Rv. 382728 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - NORMATIVA SUL PREAVVISO - DEROGABILITA A FAVORE DEL RECEDENTE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA COLLETTIVA PREVEDENTE LA FACOLTA DELLA PARTE NON RECEDENTE DAGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PREAVVISO - LICEITA - ART 12 DEL CCNL PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - LICEITA.*
Stato
decisa il 1976-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382728-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - NORMATIVA SUL PREAVVISO - DEROGABILITA A FAVORE DEL RECEDENTE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA COLLETTIVA PREVEDENTE LA FACOLTA DELLA PARTE NON RECEDENTE DAGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PREAVVISO - LICEITA - ART 12 DEL CCNL PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - LICEITA.*

La normativa sul preavviso non e derogabile in favore del recedente, perche cio comporterebbe nocumento al contrapposto diritto della parte non recedente, nel cui interesse la norma e dettata. Ben diversa, invece, e l'ipotesi di una disciplina contrattuale collettiva che, fermo restando l'Obbligo del preavviso per la parte ad esso tenuta per legge, preveda la facolta delle parti contraenti di disciplinare nel modo da esse ritenuto piu conforme ai propri interessi, gli aspetti economici connessi con lo scioglimento del contratto di lavoro e, piu particolarmente, preveda la facolta della parte non recedente di dispensare ex post quella recedente dagli obblighi derivanti dal preavviso. Pienamente legittima, percio, deve ritenersi la clausola contenuta nell'art 12 del CCNL per i dirigenti di aziende commerciali, la quale non dispensa affatto il recedente dall'Obbligo del preavviso, ma prevede la facolta della parte non recedente di troncare il rapporto senza indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. (V 2876/75, mass n 376914).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 30/12/1968 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)