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Sez. L, Sentenza n. 3572 del 03/06/1981 (Rv. 414183 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CLAUSOLA DI DURATA MASSIMA DI UN CONTRATTO DI LAVORO PREVEDENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA DETERMINATA ETA, SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO E CON LA ESPRESSA ESCLUSIONE DELLA RILEVANZA DELLE CAUSE DI SOSPENSIONE EX ART 2110 COD CIV - NULLITA - CONTRASTO CON LA NORMA EX ART 11 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 RELATIVA AL RECESSO AD NUTUM PER I LAVORATORI IN ETA PENSIONABILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414183-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CLAUSOLA DI DURATA MASSIMA DI UN CONTRATTO DI LAVORO PREVEDENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA DETERMINATA ETA, SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO E CON LA ESPRESSA ESCLUSIONE DELLA RILEVANZA DELLE CAUSE DI SOSPENSIONE EX ART 2110 COD CIV - NULLITA - CONTRASTO CON LA NORMA EX ART 11 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 RELATIVA AL RECESSO AD NUTUM PER I LAVORATORI IN ETA PENSIONABILE - ESCLUSIONE.*

La cosiddetta clausola di durata massima di un contratto di lavoro in base alla quale il rapporto deve intendersi risolto al verificarsi dell'evento costituito dal raggiungimento da parte del lavoratore di una determinata eta, senza Obbligo di preavviso e con la espressa esclusione della Rilevanza delle cause di sospensione di cui all'art 2110 cod civ, e nulla, per contrasto con le norme sui contratti a tempo indeterminato che vietano la prefissione di una data di scadenza che produca automaticamente la risoluzione del rapporto, ed altresi perche viola le norme inderogabili che proibiscono la preventiva rinuncia al preavviso. Non contrasta peraltro con tale principio la norma dell'art 11 della legge n 604 del 1966 che legittima il recesso ad nutum del datore di lavoro dai rapporti con lavoratori che abbiano superato l'eta pensionabile, poiche tale facolta presuppone pur sempre il rispetto delle modalita previste per la risoluzione dei contratti a tempo indeterminato e quindi l'Obbligo del preavviso. (Conf 1257/78, mass n 390608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)