Sez. 5, Sentenza n. 11954 del 08/02/2005 Ud. (dep. 25/03/2005) Rv. 231713 - 01
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE | A mezzo di procuratore speciale - Nomina di un sostituto da parte del procuratore speciale della P.C. - Possibilità - Delegabilità di ogni attività inerente la costituzione - Condizioni.
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE
Il soggetto al quale il danneggiato dal reato abbia conferito procura speciale per la costituzione di P.C. può delegare tale attività, a condizione che la procura preveda espressamente una simile facoltà. (In motivazione, la Corte ha individuato tale ipotesi nel conferimento, al difensore della P.C., di procura speciale contenente espressamente la facoltà "di farsi rappresentare e di nominare sostituti").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 77 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)