Sez. 5, Sentenza n. 3769 del 07/03/1995 Ud. (dep. 05/04/1995) Rv. 201061 - 01
Parte civile - Costituzione - In genere | Distinzione dalla rappresentanza processuale della parte civile - Possibilità di conferire il potere di svolgere entrambe con la stessa procura - Autonomia di ciascuna - Nomina di un sostituto da parte del difensore della parte civile - Possibilità - Esplicazione di ogni attività processuale, compresa la presentazione delle conclusioni - Qualifica di parte civile del difensore sostituito - Irrilevanza - Fattispecie: ritenuta insuscettibilità di delega dei poteri conferiti con procura speciale - Contrario avviso della S.C..
Parte civile - Costituzione - In genere
La costituzione di parte civile (che può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale, ex art. 76 cod. proc. pen.) va distinta dalla rappresentanza processuale della parte civile, conferita a mezzo di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.. I due atti sono diversi ed autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione che la rappresentanza. Pertanto, il difensore della parte civile può designare, a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., un sostituto, che ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni, in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituto anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa. (Fattispecie nella quale è stata disattesa l'argomentazione del giudice di merito, secondo cui il sostituto processuale designato dal difensore dell'imputato, costituito anche parte civile, non era legittimato nella seconda veste, poiché i poteri conferiti con procura speciale non sarebbero delegabili).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)