Sez. 4, Sentenza n. 1369 del 20/05/1997 Cc. (dep. 04/07/1997) Rv. 208225 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - DELL'IMPUTATO | Atto personale - Procuratore speciale - Necessità - Delega ad altra persona (nella specie: sostituto processuale del difensore di fiducia) senza le forme di cui all'art. 446 comma terzo - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - DELL'IMPUTATO
La richiesta di applicazione della pena o il consenso alla stessa da parte dell'imputato sono atti dispositivi personalissimi, come tali soggetti alle forme vincolate di manifestazione previste dall'art. 446 comma quarto cod. proc. pen., a garanzia della volontarietà dell'atto. Pertanto, la volontà dell'imputato diretta al patteggiamento deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso, non è consentita al procuratore speciale, in mancanza di una espressa facoltà attribuitagli dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446 comma terzo cod. proc. pen. delegare altra persona. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento del giudice che applica la pena su richiesta di difensore delegato dal procuratore speciale sprovvisto di facoltà di sub-delega.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 446 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)