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Sez. 3, Sentenza n. 8963 del 29/08/1990 (Rv. 469129 - 01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - ESERCIZIO - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469129-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - ESERCIZIO - MODALITÀ.*

Il legittimo Esercizio del diritto di cronaca, quale manifestazione della libertà di pensiero costituzionalmente protetta ancorché comporti la diffusione della notizia di un fatto disonorevole, presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere inequivoco il tipo di percezione, se diretta (cioè da conoscenza personale, per relazione immediata con la realtà descritta e chi la descrive) ovvero indiretta (cioè da conoscenza attraverso l'interpolazione di altra persona, sia o meno nominata), derivandone in tale seconda ipotesi il debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita e poi trasmessa.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)