Sez. 1, Sentenza n. 23161 del 16/05/2002 Ud. (dep. 17/06/2002) Rv. 221502 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Acquisizione di sentenze o certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone - Qualificabilità di tale attività come rinnovazione dell'istruzione - Esclusione - Applicazione in tema di disciplina transitoria del giudizio abbreviato.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, ai sensi dell'art.603 c.p.p., siccome funzionalmente diretta - in armonia con la nozione generale di "istruzione dibattimentale" ricavabile dall'art.496, comma 1, c.p.p. - alla "assunzione di prove" (il cui oggetto dev'essere ricompresso nelle specifiche previsioni di cui all'art.187 stesso codice), non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell'art.236, comma 2, c.p.p., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 236 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 236 CORTE COST., Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)