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Sez. 6, Sentenza n. 17248 del 02/02/2004 Ud. (dep. 14/04/2004) Rv. 228657 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter del D.L. 7 aprile 2000 n. 82 (conv. dalla legge 5 giugno 2000 n. 144) per i procedimenti riguardanti delitti puniti con l'ergastolo - Giudizio di appello - Requisito per la proposizione della richiesta - Rinnovazione dell'istruzione - Acquisizione di sentenze irrevocabili ex art. 238 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228657-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Affinché l'imputato possa essere ammesso alla immediata definizione del processo nel giudizio d'appello, ex art. 4 ter, commi secondo e terzo D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito con mod. nella legge 5 giugno 2000, n. 144, è indispensabile che vi sia una formale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e tale non può essere considerata l'acquisizione di sentenze irrevocabili di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)